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La definizione “Certificazione CE” è quasi sempre impropria e, se viene usata ad esempio da un consulente come descrizione delle proprie attività, e non da un Ente Notificato (Organismo di Certificazione), è un errore.

La Certificazione CE è infatti una procedura che implica un Ente Notificato, esterno al fabbricante, che certifichi la macchina, mentre normalmente è il fabbricante stesso che dichiara conforme la macchina alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, prepara la Dichiarazione di Conformità ed appone la marcatura CE sulla macchina; questo vale per tutte le macchine eccetto quelle appartenenti all’allegato IV.

Ottenere la “certificazione” CE

Per apporre la marcatura CE su una macchina bisogna seguire una delle procedure di valutazione della conformità delle macchine della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

CE “certificazione”: le procedure

Le procedure di valutazione della conformità delle macchine sono indicate all’articolo 12, paragrafi 2, 3, e 4 della Direttiva Macchine 2006/42/CE:

  • Se la macchina non è contemplata dall’allegato IV, il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII.

  • Se la macchina è contemplata dall’allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:

    • la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII;

    •  la procedura di esame per la certificazione CE di cui all’allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII, punto 3;

    • la procedura di garanzia qualità totale di cui all’allegato X.

  • Se la macchina è contemplata dall’allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all’articolo 7, paragrafo 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:

    • la procedura di esame per la certificazione CE di cui all’allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII, punto 3;

    • la procedura di garanzia qualità totale di cui all’allegato X.

La direttiva 2006/42/CE utilizza, quindi, per le procedure di valutazione di conformità delle macchine i moduli di valutazione della conformità previsti dalla decisione 93/465/CEE e più precisamente:

  • la procedura prevista dall’allegato VIII della direttiva 2006/42/CE corrisponde a un modulo A (controllo di fabbricazione interno);

  • la procedura prevista dall’allegato IX della direttiva 2006/42/CE corrisponde a un modulo B (esame CE del tipo);

  • la procedura prevista dall’allegato X della direttiva 2006/42/CE corrisponde a un modulo H (garanzia qualità totale).

    A differenza di quanto contemplato dalla direttiva 98/37/CE è da notare che:

  • è scomparsa la possibilità di sottoporre il fascicolo tecnico all’organismo notificato per la verifica della corretta applicazione delle norme armonizzate;

  • la trasmissione del fascicolo tecnico all’organismo notificato non è più prevista, mentre per le macchine comprese nell’allegato IV della direttiva e fabbricate conformemente ai requisiti delle norme armonizzate è possibile per il fabbricante applicare la procedura dell’allegato VIII senza nessun intervento da parte di organismi notificati.

    L’allegato IV della direttiva 2006/42/CE elenca una serie di macchine e alcuni componenti di sicurezza ritenuti particolarmente pericolosi.

La descrizione delle macchine contenuta nell’allegato IV deve considerarsi completa ed esaustiva; per esempio le “presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s” sono indicate al punto 9: solo le macchine che soddisfano completamente questa definizione sono comprese nell’allegato IV, mentre le altre — quali, ad esempio, le presse per la lavorazione a caldo dei metalli, oppure a carico e scarico automatici — ne sono escluse.

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Fonte: www.quadrasrl.net

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