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Il Bonus videosorveglianza nella misura del 50%, previsto nella legge di Bilancio 2021 (Legge del 30 dicembre 2020 n. 178) è stato prorogato fino al 31/12/2021, permettendo di fruire del credito d’imposta per l’installazione di sistemi di videosorveglianza.

L’importo complessivo della spesa sostenuta verrà ripartito in 10 quote annuali costanti e di pari importo. Ad esempio, se la spesa sostenuta nel 2021 è di € 10.000 la detrazione spettante è del 50%, che verrà scontata a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2022 per un importo di € 5.000, suddiviso in 10 quote annuali di € 500.

QUALI SONO LE SPESE DETRAIBILI:
le spese per il sopralluogo, per la progettazione e l’installazione.
le spese per l’acquisto dei materiali.
il compenso corrisposto per la relazione di conformità alle leggi vigenti dei lavori eseguiti.
l’imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

COSA FARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE:
a) I pagamenti devono avvenire con bonifico “parlante” bancario o postale, dal quale risulti:

la causale del versamento con riferimento all’articolo 16-bis del TUIR.
il codice fiscale del soggetto che paga.
il codice fiscale o la partita iva del beneficiario del pagamento.
N.B. Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 art.1 comma 657, la ritenuta d’acconto, operata da banche e Poste sui bonifici di pagamento per beneficiare della detrazioni fiscali, è passata dal 4% all’ 8%.

b) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile.

c) conservare ed esibire se richiesto:

le ricevute dei bonifici di pagamento e le fatture che comprovano le spese sostenute
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dove vi sia indicata la data di inizio lavori e che la tipologia degli interventi rientrano tra quelli agevolabili.
la ricevuta, se dovuta, del pagamento dell’IMU.

CHI PUO’ BENEFICIARE DEL BONUS:
Il Bonus Videosorveglianza 2021 rientra nelle agevolazioni fiscali che spettano a tutti i contribuenti che sono assoggettati al pagamento dell’IRPEF:

proprietari o nudi proprietari.
titolari di un diritto reale di godimento ( usofrutto, uso, abitazione o superficie).
locatari o comodatari.
ai familiari conviventi (coniuge, figli, genitori, fratelli, nonni, bisnonni, nipoti, generi, nuore, suoceri e cognati) del possessore dell’immobile ristrutturato, purché sostengano le spese e siano intestati a loro bonifici e fatture.
al convivente non proprietario.
all’erede che detiene materialmente l’immobile ristrutturato dal defunto

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Fonte: www.automazionesicurezza.com

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