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IMPIANTI FOTOVOLTAICI: INCENTIVI PER LE IMPRESE

fonte:  https://www.gse.it/servizi-per-te/interventi-e-simulatori/generazione-elettrica-da-fonti-rinnovabil

Ristrutturazioni edilizie – Che cos’è

fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrristredil36/schinfodetrristredil36-imprese

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto

Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

A CHI SPETTA:

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

  • il proprietario o il nudo proprietario
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • l’inquilino o il comodatario
  • i soci di cooperative divise e indivise
  • i soci delle società semplici
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.

La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.

Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” – pdf  DA AGENZIA DELLE ENTRATE

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0

( fontehttps://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40)

Le misure si potenziano e diventano strutturali

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 è il primo mattone su cui si fonda il Recovery Fund italiano. L’investimento consiste in circa 24 miliardi di Euro per una misura che diventa strutturale e che vede il potenziamento di tutte le aliquote di detrazione e un importante anticipo dei tempi di fruizione.

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 si pone due obiettivi fondamentali:

  • Stimolare gli investimenti privati;
  • Dare stabilità e certezze alle imprese con misure che hanno effetto da novembre 2020 a giugno 2023.

Nuova durata delle misure

  • I nuovi crediti d’imposta sono previsti per 2 anni;
  • La decorrenza della misura è anticipata al 16 novembre 2020;
  • È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell’importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi (quindi, entro giugno 2023).

Anticipazione e riduzione della compensazione con maggiore vantaggio fiscale nell’anno

  • Per gli investimenti in beni strumentali “ex super” e in beni immateriali non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, il credito d’imposta è fruibile in un anno;
  • È ammessa la compensazione immediata (dall’anno in corso) del credito relativo agli investimenti in beni strumentali;
  • Per tutti i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è ridotta a 3 anni in luogo dei 5 anni previsti a legislazione vigente.

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali e immateriali)

  • Incremento dal 6% al 10% per tutti del credito beni strumentali materiali (ex super) per il solo anno 2021;
  • Incremento dal 6% al 15% per investimenti effettuati nel 2021 per implementazione del lavoro agile;
  • Estensione del credito ai beni immateriali non 4.0 con il 10% per investimenti effettuati nel 2021 e al 6% per investimenti effettuati nel 2022.

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali 4.0)

  • Per spese inferiori a 2,5 milioni di Euro: nuova aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022;
  • Per spese superiori a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 mln: nuova aliquota al 30% nel 2021 e 20% nel 2022;
  • Per spese superiori a 10 milioni di Euro e fino a 20 milioni è stato introdotto un nuovo tetto: aliquota al 10% nel 2021 e nel 2022.

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni immateriali 4.0)

  • Incremento dal 15% al 20%;
  • Massimale da 700 mila Euro a 1 milione di Euro.

Ricerca & Sviluppo, Innovazione, Design e Green

  • R&S: incremento dal 12% al 20% e massimale da 3 milioni a 4 milioni di Euro;
  • Innovazione tecnologica: incremento dal 6% al 10% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni;
  • Innovazione green e digitale: incremento dal 10% al 15% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni;
  • Design e ideazione estetica: incremento dal 6% al 10% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni

Documenti

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Scambio sul posto

fonte: https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/scambio-sul-posto

E’ LO STRUMENTO PER IMMAGAZZINARE L’ENERGIA PRODOTTA E NON AUTOCONSUMATA

Il servizio di Scambio sul Posto è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.

Nello Scambio sul Posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata. Condizione necessaria per l’erogazione del servizio è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi a un unico punto di connessione con la rete pubblica.

Ritiro dedicato

(fonte: https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/ritiro-dedicato)

Il RId consente  ai produttori di commercializzare  l’energia

prodotta e immessa in rete

ll Ritiro Dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete, attiva dal 1 gennaio 2008.

Consiste nella cessione al GSE dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato.

Il GSE corrisponde infatti al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete.

I ricavi derivanti ai produttori dalla vendita al GSE dell’energia elettrica si sommano quindi a quelli conseguiti dagli eventuali meccanismi di incentivazione a eccezione del caso in cui si applichino prezzi fissi onnicomprensivi, inclusivi dell’incentivo, per il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete.

CHI PUÒ ACCEDERE

Possono richiedere l’accesso al Ritiro Dedicato gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e non rinnovabili che rispondano alle seguenti condizioni:

  • potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, compresa la produzione imputabile delle centrali ibride;
  • potenza qualsiasi per impianti che producano energia elettrica dalle seguenti fonti rinnovabili: eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica (limitatamente agli impianti ad acqua fluente);
  • potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti non rinnovabili, compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride;
  • potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili (diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica) limitatamente, per quest’ultima, agli impianti ad acqua fluente purché nella titolarità di un autoproduttore.

Gli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione per i quali è previsto il riconoscimento di una Tariffa Onnicomprensiva (incentivo + ricavo da vendita dell’energia) non possono accedere al servizio di Ritiro Dedicato.

Nello specifico quindi non possono accedere gli impianti fotovoltaici incentivati dal D.M. 05 Luglio 2012 (quinto Conto Energia) o D.M. 05 Maggio 2011 (quarto Conto Energia per i soli impianti con Tariffa Onnicomprensiva), e gli impianti alimentati a fonti rinnovabili (non fotovoltaici) incentivati dal D.M. 18 Dicembre 2008, dal D.M. 06 Luglio 2012 e dal D.M. 23 Giugno 2016.

Il Ritiro Dedicato, infine, non è compatibile con il servizio di Scambio sul Posto.

Isole Minori (D.M. 14/02/2017)

(fonte: https://www.gse.it/servizi-per-te/isole-minori)

INCENTIVI ALLE RINNOVABILI NELLE ISOLE MINORI NON INTERCONNESSE

Il Decreto ministeriale 14 febbraio 2017 definisce obiettivi e modalità di incentivazione per le energie rinnovabili nelle isole minori italiane non interconnesse alla rete elettrica del continente.

Nello specifico, stabilisce gli obiettivi minimi di sviluppo della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili da raggiungere entro il 31 dicembre 2020 e le modalità di sostegno degli investimenti necessari alla realizzazione.

La deliberazione n. 558/2018/R/EFR  definisce le tariffe del sistema di remunerazione dell’energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse e le relative modalità di accesso, in attuazione delle disposizioni del D.M. 14/02/2017.

Al GSE è attribuito il compito di effettuare la valutazione tecnica e amministrativa per l’erogazione dell’incentivo.

OBIETTIVI DEL D.M. “ISOLE MINORI”:

·        sviluppare tecnologie di maggior tutela ambientale

·        ridurre la dipendenza energetica

·        consentire sperimentazioni che possano fornire spunti anche per la terraferma

 

D.M. 04/07/2019
meccanismi di incentivazione per impianti a fonti rinnovabili compresi i fotovoltaici

( fonte: https://www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/fer-elettriche )

In continuità con il D.M. 06/07/2012 e il D.M. 23/06/2016, da cui eredita parte della struttura, il D.M. 04/07/2019 ha il fine di promuovere, attraverso un sostegno economico, la diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di piccola, media e grande taglia.

Gli impianti che possono beneficiare degli incentivi previsti dal Decreto sono quelli  fotovoltaici di nuova costruzione, eolici on shore, idroelettrici e infine quelli a gas di depurazione.

Potranno presentare richiesta di accesso agli incentivi solo gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie di una delle sette procedure concorsuali di Registro o Asta al ribasso sul valore dell’incentivo, redatte dal GSE sulla base di specifici criteri di priorità.

L’iscrizione ai Registri o alle Aste può essere effettuata per impianto singolo o per più impianti in forma aggregata, purché tutti di nuova costruzione.

Per i soli impianti risultati in posizione utile, effettuata la valutazione tecnica e amministrativa dei requisiti previsti, il GSE dispone l’accesso agli incentivi.

Per maggiori informazioni si rimanda alle sezioni successive.

Revamping e Repowering

(fonte: https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/conto-energia/interventi-sugli-impianti )

un impianto fotovoltaico può essere oggetto di interventi di manutenzione per mantenerlo in efficienza

Durante il periodo di incentivazione un impianto fotovoltaico può essere oggetto di interventi di manutenzione; questo per mantenerlo in efficienza a causa del prevedibile degrado dei componenti che lo costituiscono. Il GSE è̀ tenuto a verificare la permanenza dei requisiti per il mantenimento degli incentivi, inclusi eventuali premi o maggiorazioni, per tutto il periodo di incentivazione, anche a seguito della realizzazione di interventi di manutenzione o di ammodernamento.

Il GSE ha pubblicato sul proprio sito le Procedure ai sensi del D.M. 23/06/2016 per fornire ai Soggetti Responsabili di impianti incentivati indicazioni sui principi generali di riferimento per la gestione degli interventi. Per quelli ritenuti più significativi che comportano per esempio la variazione di dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell’impianto (sostituzione dei componenti principali, moduli e inverter), è necessario inviare al GSE, entro 60 giorni dall’avvenuto completamento degli interventi una apposita comunicazione insieme ai documenti idonei a descrivere i lavori effettuati, secondo quanto previsto dalle Procedure.

Per quelli meno significativi come la sostituzione dei componenti elettrici minori e che non incidono sul mantenimento degli incentivi, il Soggetto Responsabile non è tenuto a inviare alcuna comunicazione al GSE.

Autoconsumo

(fonte: https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo )

L’autoconsumo consiste nella produzione e contestuale consumo di energia elettrica.
Autoconsumare energia elettrica prodotta da un impianto a fonte rinnovabile vuol dire contribuire attivamente alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile del Paese, favorendo l’efficienza energetica e promuovendo lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Gruppi di autoconsumatori e comunità di energia rinnovabile

(fonte: https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile)

GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI E COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

Da oggi cittadini, attività commerciali e imprese, enti territoriali e autorità locali possono unirsi per produrre e condividere la propria energia elettrica da fonti pulite.

I clienti finali, consumatori di energia elettrica, possono oggi associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l’energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, “condividendola”. Questo grazie all’entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (articolo 42bis) e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA  e il DM 16 settembre 2020 del MiSE.

L’energia elettrica “condivisa” (pari al minimo, su base oraria, tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l’energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione) beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione.

Ai fini dell’accesso a tale servizio il GSE ha pubblicato le “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa.

Due sono le tipologie di configurazione ammesse al servizio:

  • gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
  • comunità di energia rinnovabile;

Un gruppo di autoconsumatori rappresenta un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio. Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale. L’impianto di produzione dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile. L’autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni.

Una comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico che:

  1. si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
  2. i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale;
  3. il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Certificati Bianchi

(fonte: https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/certificati-bianchi )

CERTIFICATI BIANCHI

COSA SONO E A COSA SERVONO

Se realizzi un intervento di efficienza energetica che garantisce un risparmio energetico sostanziale, puoi ottenere titoli trasformabili in denaro.

Scopri cosa sono i certificati bianchi, chi può accedere all’incentivo e alcuni esempi di intervento.

Il meccanismo dei certificati bianchi, entrato in vigore nel 2005, è il principale strumento di promozione dell’efficienza energetica in Italia.

I certificati bianchi sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell’efficienza energetica. Un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP)

Chiamati anche Titoli di Efficienza Energetica (TEE), i certificati bianchi sono il principale meccanismo di incentivazione dell’efficienza energetica nel settore industriale, delle infrastrutture a rete, dei servizi e dei trasporti, ma riguardano anche interventi realizzati nel settore civile e misure comportamentali.

Il GSE riconosce un certificato per ogni TEP di risparmio conseguito grazie alla realizzazione dell’intervento di efficienza energetica. Su indicazione del GSE, i certificati vengono poi emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) su appositi conti.

certificati bianchi possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali. A tal fine, tutti i soggetti ammessi al meccanismo sono inseriti nel Registro Elettronico dei Titoli di Efficienza Energetica del GME.

Il valore economico dei titoli è definito nelle sessioni di scambio sul mercato.

Nuova sabatini

La misura Beni strumentali, meglio nota come Nuova Sabatini, è un’agevolazione pubblica erogata dal Ministero dello Sviluppo Economico che mira a semplificare l’accesso al credito delle imprese, PMI in particolare, finanziandone gli investimenti per acquisto o leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali.

Ultime notizie

Beneficiari

Rinnovata di anno in anno, la Nuova Sabatini è rivolta a micro, piccole e medie imprese (PMI) con i seguenti requisiti al momento della domanda:

  • costituite e iscritte nel Registro imprese (o Registro imprese di pesca);
  • non in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non hanno ricevuto aiuti illegali o incompatibili dalla UE;
  • non in difficoltà;
  • con sede in uno Stato Membro ed apertura di una sede operativa in Italia entro la fine dell’investimento.

Sono ammessi tutti i settori produttivi (compresi agricoltura e pesca) tranne le attività finanziarie e assicurative, quelle connesse all’esportazione o per interventi con impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli di importazione.

Costi finanziabili

  • Beninuovi e riferiti ad immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, o spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come indicati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali.
  • Investimentiche soddisfino i seguenti requisiti: autonomia funzionale dei beni; correlazione dei beni agevolati all’attività produttiva svolta.

Le agevolazioni

  • Finanziamentoagevolato da parte di banche e intermediari convenzionati, anche a copertura totale.
  • Un contributoministeriale rapportato agli interessi di tale finanziamento.
  • Eventuale garanziadel “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento purché di durata non superiore a 5 anni, di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro, interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Il tasso d’interesse annuo è di 2,75% per investimenti ordinari; di 3,575% per investimenti in tecnologie e sistemi rientranti nella sfera “industria 4.0” (big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification – RFID e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti). I beni materiali e immateriali che rientrano tra gli investimenti “industria 4.0” possono beneficiare del contributo maggiorato del 30%.

Dal 2020, c’è un’ulteriore agevolazione destinata alle PMI del Sud che investono in macchinari digitali: contributo incrementato del 100% (con un tetto a 60 milioni di euro). Altra novità: il 25% delle risorse stanziate è destinato alle micro, piccole e medie imprese che acquistano, anche in leasing, «macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi». Maggiorazione del contributo al 3,575%.

La domanda

La domanda di finanziamento si presenta direttamente alla banca convenzionata che, dopo la verifica dei requisiti, trasmette al Ministero anche la richiesta di prenotazione delle risorse per il contributo. Per i finanziamenti fino a 100mila euro l’agevolazione è erogata in un’unica soluzione.

Materiale raccolto da: Tiziano Cotzia

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